Statuto
STATUTO
TITOLO I
DISPOSEIONI GENERALI
ART. 1
E'costituita un'Associazione denominata: CAMPER CLUB TRE VALLI - PINEROLO
Ai sensi dell'articolo 36 del codice Civile, nonché delltsrticolo l8 della Costituzione e nel rispetto dell'arl
148 del TUIR e dell'art.4 del DPR 633/72
L'Associ{tzione ha sede legale in Piazza Roma 2l Pinerolo.
Il trasferimento della sede sociule non comporta modijica statutaria. L'Associazione potrà istituire sedi
secondarie, sezioni eel uffici di rappresentunza ovunque in ltalia e all'estero senza che tale istituzione
modffichi lo statuto.
ART. 2
L'Associazione è liberu, apolitica e non ha Jinalità di lucro. Essa ha Io scopo di promuovere,
regolamentare e disciplinare le uttività turistiche, culturali e ricreative in genere nel campo delle attivitù
itinerante e del Plein air. Nello specilico promuoverù: tra gli utilizzutori di veicoli ricreazionali
(cumperisti) un posititto rapporto con il tetitorio delle regioni d'Italia; promuovere l'incontro diretto dei
soci camperisti con i produttori agricoli di tutto ìl tenitorio nazionale che ìntendano sderire all'iniziativa
con spirito collaborativo e cordiale ospitalità; favorire la conoscenza del territorio, delle sue
carutteristiche produttive in cumpo agricolo, dei gusti e delle tradizioni del nostro Pqese, per ana
maggiore qualijlcazione dell'impiego del veicolo ricreuzionale e una sua integrazione con le reultà sociali
locali; pubblicare annualmente un opuscolo, da consegnare ai soci camperisti alltatto delltiscrizione
wnwlq contenegte informazionifunzionali al perseguimento degli scopi dell'Associazione. divulgare le
pgprie iniziutive e curare i rapporti con i soci camperisti e gli aspiranti soci camperisti mediante utilizzo
di internet; svolgere ogni altra attivitù utile al raggiungimento deiJini istituzionali.
L'Associazione potrù aderire ud Enti nazionali ed internazionali di promozione
turistica/cullurale/ricreativa e, par non perseguendo scopi di lucro, potrà comunque svolgere attività
commerciali occasionali il cui ricsvato sorà peraltro impiegato per il perseguimento degli scopi
associativi. Per il raggiungimento dei propri Jini istituzionuli la associazione potrù: compiere tutte le
operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliuri che saranno ritenute necessarie o utili; assumere
direttamente o con interessenze o partecipazioni in societù o consorzi l'organizzazione di eventi
turistica"/cultursle/ricreativa, lu realizzazione e la gestione di impianti taristici, aree attrezzate per curavan
e camper e campeggi, strutture culturali e ricreative in genere; acquisire e cedere diritti televisivi, diritti
d'immagini, spazi pubblicitari e svolgere qualsiusi attività inerente la promozione turistìca, culturale e
ricreativa; promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica di scritti, giornali, riviste
tliiriitli
periodiche, libri e pubblicazioni varie finalizzate allu promozione
turistica/culturale/ricreativa;promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione prafessionale e/o
tecnico turistica, culturale e ricreativa nell'ambito della gestione del tempo libero Ogni provento sarù
devoluto a jlnulitù turktico/culturali/ricreutive. L'ussociazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e
direttive dell'ENTE di promozione qualora l'associuzione intendesse affiiarsi.
ART. 3
L'Associazione potrù dsre la sua collaboruzione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si
inquadrino nei propri fini statutari. Essa dovrù sempre ed in ogni caso muntenere la più completa
indipenelenza nei confronti degli organi di governo, delle uziende pubbliche e private e delle
o r g anizzazioni sin dac ali
ART.4
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea clei soci; il Consiglio direttivo; I Probiviri (facoltativo);
il Revisore dei Contl
TITOLO il
I SOCI
ART. 5
Possono far parte dell'Associazione le persone Jisiche e le societù che non abbiano jinalitù di lucro e
siano rette da un orgsno direttivo sociale regolarmente eletto dall'Assemblea dei soci, in base alle norme
di uno Stututo sociale. Le società che intendono partecipare all'attività dell'associazione debbono
afJiliarsi nei termini e con le modulità stabilite dul Regolamento organico. I soci sono tenuti al
pagamento di unfi quota annuu il cui importo è Jissato annualmente dal Consiglio direttivo
dell'Associazione e che deve essere versata entro 10 giorni dulla richiestu di iscrizione al libro socl I soci
che annualmente rinnovano lu quota sociale, devono versare le quote entro e non oltre il 10 gennaio di
ogni anno.
L/al issioiae dei vari soggetxi a77'Associazione sarà effextuaxa ad insindacabiTe
giudizio del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci nonché le società affiiate si impegnano ud accettare, senza riserve ed s tutti gli effetti lo
statuto, il regolamento sociale nonché tutte le decisioni, Disposizioni e deliberszioni dei competenti
organi dell'associazione. Essi si impegnano in purticolare a non richiedere o provocare, in alcun modo,
I'intervento di qualsiasi altra sutoritù estrunea all'associazione per qualunque qaestione che riguarda
diretlamente o indirettamente le loro attività ed i rapporti con l'associazione o con i suoi membri. Ogni
eventuale vertenza dovrà trovure la sua naturale soluzione nell'ambito degli organi dell'associazione
compenti. E' vietato il ricorso ud attivitù legali per dirimere controversie associative compresi anche i casi
di esclusione dei soci dalla vita associutiva. Solo il Presidente, in casi di urgenza e motivata necessitù, può
adire le vie legali a tutela dell'associazìone, del Consiglio Direttivo e dei Soci.
I soci possono essere ordinari, sostenitori ed onorarl
Sono soci ordinari coloro che, ummessi in Associuzione, pfigano lu quota annuule stabilita dal Consiglio
Direttivo; Sono soci sostenitori coloro che, ammessi in Associazione, oltre alla quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo versano liberomente contributi col solo Jine di promuovere l'attivitù associativa; Sono
soci onorari coloro che, ammessi in associuzione, non pagfino la quota associativa, stabilito dal Consiglio
Direttivo, per meriti personali, di conoscenzu e per volontà dell'Organo Direttivo. La quota è
intrasmissibile, eccezionefutta per mortis caasa e non rivalutubile,
I soci, ordinuri e sostenitori ed onorari, hanno elettorato sia attivo che passivo, hanno diritto a
partecipare alle attività associative ed hanno cliritto ad usufruire dei servizi sociali.
Le attivitù svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte
prevalentemente a titolo di volontariato e totulmente gratuite,fatto salvo il diritto del rimborso delle spese
sostenute in nome e per conto dell'associazione. L'associazione può in caso di particolare necessitù,
assumere lavoratori dipendenti o awulersi di prestazioni di luvoro uutonomo, anche ricoruendo ai propfi
sssociutl Gli incarichi devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo ed uccettati per iscritto dagli stessi
colluboratori, dove viene specificato l'oggetto dell'incarico,la durata e le modalità di esecuzione.
E' espressamente esclusu lu temporuneitù dellu partecipazione alla vita associativa.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da
spirilo di solidarietà ed attuato con correttega, buona fede, onestù, probità e rigore morale, nel rispetto
del presente Statuto e delle linee programmatiche emanute. Il socio non paò utilizzare il nome
dell'associuzione o qualsiasi altro nome che faccia rderimento all'associazione, per organigare eventi e
raduni, richiedendo la partecipazione di soci e persone esterne per scopi personali e non aderenli u
quanto previsto dul presente statuto. I soci sltresì non potranno, senza preventiva autorizzazione da parte
del Consiglio Direttivo, organizzare eventi personali in concomitanzs a quelli associativi programmati o
di last minute. La violazione di quanto soprascritto comporta la radiazione del socio nelle modalità
previste dallo stesso articolo 6.
ART. 6
{-'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo regolarmente costituito con voto segreto a
m*ggioranza dei due terzi dei presenti nei seguenti casi: soprawenuta indegnità morale dellAssociato;
comportamenti e attività contrarie all'oggetto e alle delibere dell'Associazione;
perseguimento, mediante l'Associalione, di interessi extru - associativi e, in particolare, dì natura
personale e di altri enti in contrasto con l'ìnteresse e gli scopi dell'Associazione. Lo status di morosità del
socio;
Il rijiuto di pagare Ie quote ussociative ove previste, come la partecipazione ai raduni e le quote dovute
per la mancata partecipazione alle uscite dove precedentemente si era iscritti;
Organizzure eventi e raduni in concomitunza con quelli assaciativi senza autorizzazione;
Utilizzare il nome od ogni altro appellativo che possa essere riconducibile all'ussociazione stessa, senza
preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti; Screditare l'operato del Consiglio Direttivo con
i soci e con persone esterne all'associazione, attraverso forme diffamatorie o fuorvianti effettuate
attruverso mail, telefonate, colloqui e forum associatiyi o pubblici; Utilizzure il forum associativo o foram
pabblici come forma di denuncia per contrastare o dissentire ad attività sociali; La violazione del
regolumento del Forum Associativo; Qualsiasi forma che tenda a destabilizzare l'armonia sociule,
portando ulla disgregazione del gruppo motivata da interessi personali, tendenti anche alla formazione di
gruppi spontanei che contrastino con l'operato ussociativo.
Il mancato rinnovo della quota associativa entro il 10 gennaio di ogni anno è unu causa di esclusione
automatica e non prevede la comunicuzione di radiuzione da purte del consiglio direttivo per come
stabilito in premessa al presente articolo. L'esclusione aweruà uttraverso la cancellazione del socio dal
libro soci, senza notijica alcunu al socio medesimo: La deliberu di esclusione, eccezion fatta per il
muncato rinnovo della tessera associativa, deve essere motivata. La quota associativu non è rimborsabile
per alcun motivo.
ART. 7
Il socio che intenda recedere doll'Associazione deve darne comunicazione ul Consiglio direttivo con
semplice comunicazione scritta un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
TITOLO ilI
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 8
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata ogni anno dal Presidente dell'Associazione su delibera del
Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni crnno, mediante apposito awiso contenente data, ora e
luogo di effettuazione dell'adunanza affiso presso la sede sociale (o eventuale raccomandata) o posta
elettronica o posta certificata; Le assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi con la presenza
Jisica delle persone, ma possono essere effettuate anche attraverso mezzi telematici di audio-video
conferenza, o ottraverso sondaggi pubblici nella modulità decisa dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di convocazione atfiaverso sondaggio pubblico o forum associativi, il Presidente manda awiso
di convocazione a tutti i soci stabilendo le regole della votazione.
L'Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto Jinanziario dell'esercizio precedente, sullo stato
patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa
del Consiglio diretlivo oppure su richiesta di ulmeno un terzo dei soci.
L'assemblea stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività, approva le eventuali modiJiche
dello Statuto, elegge il consiglio direttivo, approva i regolamenti dell'associuzione ed il diritto di voto è
ugaale per tutti i soci muggiori di età.
ART.9
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci fondatori, i soci persone Jisiche o i presidenti delle societù che,
appartenenclo all'Associazione da almeno tre mesi, si trovano in regola con il pagamento della quota di
Associazione. Il principio di voto è singolo. L'esercizio dell'attività dell'assemblea viene svolta nel rispetto
dell'art.2532, comma 2 del codice civile.
I Presidenti delle società possono delegure a rappresentarli i membri del consiglio direttivo della società
mediante regolare delega jirmuta dal Presidente della società stessa.
Ciascun socio potrà rappresenture i soci purché manito di regolare delega scritta. Per la costituzione
legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che
rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di
voti lu rianione è rimandatu ad altro giorno e comanque a non più di trenta giorni dalla primu
convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti
o rappresentatL La data di questu sessione può essere fissata nello stesso awiso di convocazione della
prima.
ART. 10
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, mediunte votazione palese dei soci presenti o rappresentati
mediante delega scritta rilasciatu da altro socio,fatto salvo il caso di cui all'urt. 6.
ART, 11
All'inizio di ogni sessione l'Assemblea elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il
Segretario prowede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali dovranno essere
sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, qualora vi siano votazionl
Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure su
istanza di tanti soci che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti.
I soci riuniti in Assemblea possono modiJicare il presente Statuto ma non possono modilicare gli scopi
dell'Associazione stabiliti dai precedenfi articoli I e 2. L'assemblea dei Soci è sovrana nelle sue decisioni.
Per la validitù delle deliberazioni di cui ul precedente comma è necessaria la presenla, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o
ruppresentuti.
IL TITOLO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14
Il Consiglio ilirettivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 5 a 9 membri. Per la prima volta la
determinazione del numero dei componenti, il Consiglio direttivo e la nomina di costoro viene effettaata
nell'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti,
senza limite alcuno. L'eleggibilità dei membri del Consiglio direttivo è liberu. In caso di morte o di
dimissioni di Consiglieri primu della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo prowederù alla loro
sostituzione per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di
due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di
Consigliere è gratuita. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo sarà determinato mediante
upposita deliberazione dell'Assemblea dei soci.
ART.15
Il Consiglio direttivo è investito tli ogni potere per decidere sulle iniziutive da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento e ltattuazione degli scopi dell'Associuzione e per lu suu direzione ed
umministrazione ordinuria e straordinaria. In particolare il Consiglio:
- Jissa le direttiye per ltattuazione dei compiti stutatari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di
esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l'importo
delle qaote &nnue cli associazione; delibera sull'ammissione dei soci; approva i regolamenti associativi
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sus colluborazione con i terzi a norma
dell'articolo 3;
- approvil i progetti dì bilancio, preventivo e consuntivo, e del rendiconta Jinanziario da sottoporre
all'attenzione dell'Assembleu dei soci; stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative
norme e modalità1 nomina e revocu dirigenti, funzionari e impiegati ed emanu ogni prowedimento
riguardante il personale; conferisce e revoca procure. Per operazioni urgenti condotte da un singolo
componente il Consiglio direttivo, è prevista la possibilitù di ruffica du parte del Consiglio direttivo.
ART. 16
I componenti il Consiglio direttivo eletti dull'Assemblea dei soci, prowedono ad eleggere, nel loro interno,
il Presidente, il Vice Presidente, il Segreturio; Il Presidente, ed in sua assenza il Yice Presidente, ha la
legale rappresentanza dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati delltAssemblea e del Consiglio
sovraintendendo alla gestione amministrativa ed assicurundo lo svolgimento orgunico ed unitario
dell'attività associativa nella costante attenzione allo spirito della Congregazione. Tutte le cariche
associative sono svolte u titolo gratuito fatto salvo il rimborso spese anticipate in nome e per conto
dell'associazione ed il rimborso spese delle quote di partecipazione ai raduni.
ART. 17
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se interviene la maggioranza dei componenti il Consiglio
Direttivo. Le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo possono awenire mediante affasione
dell'awiso presso la sede sociale contenente data, luogo ed orcline del giorno, oppure mediante swiso da
notiJicare a mezzo posta elettronica ordinaria, cerfficata o raccomandata. Lo svolgimento delle riunioni
del Consiglio Direttivo può essere effettuata sttraverso la convocuzione Jisica delle persone o con i sistemi
di audio-vicleo conferenzu o mezzi telemstici. Le deliberazioni vengono adottute a maggioranza assoluta
dei presenti. Solo in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
ART. 18
La Jirma e la rappresentanza legale dell'Associuzione di fronte a qualsiasi autoritù giudiziaria ed
umministrativa e difronte a terzì sono conferite ul Presidente.
TITOLO I,/
IL COLLEGIO DEI PROBIWRI
Il Collegio dei probiviri è facoltativo. Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è
nominato dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo e per la stessa duratu di questo, eserciterà
funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito clell'Associazione, in merito a decisioni che
rìguardino l'inosservunza dello statato e dei regolamenti. L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del
collegio che dovrà uvere requisiti di esperienza nell'ambito dell'associazione e potrà essere scelto anche
tra i soci aderenti. Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 25, l'assemblea ha facoltà di
nominare un proboviro unico in laogo dell'organo collegiale. Agirà su propria iniziativa o su istanza
proveniente du associati od organi dell'Associaziane per dirimere qaalunque controversia. Le decisioni
prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabill
TITOLO W
RESPONSABILITAI REWSORE DEI CONTI
ART. 19
La responsabilità per danni eventuulmente imputata alltAssociazione obbligherà il Presidente del
Consiglio Direttivo in solido, per il risurcimento dei medesimi. Parimenti per le obbligazioni pecuniarie e
non, sarilnno tenuti a prowedere solidalmente i componenti il Consiglio direttivo così come previsto dal
codice civile.
ART.20
L'Assemblea dei soci nominerù un Revisore dei conti che avranno il compito dì vigilare sulla gestione
dell'Associazione, in particolare con la sottoscrizione dei bilanci. Il Revisore dei conti non ha diritto di
voto e rimane in carica tre anni.
TITOLO W
IL PATRIMONIO
ART.21
Le entrate dell'Associazione sono costituite da: tasse di iscrizione; quote annuali di ussociaTione;
proventi per prestazioni di servizi vari resi u soci o a terzi;contributi volonlari, lasciti, donaTioni;
utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali occasionali; contributi derivanti da Enti pubblici e
privati; da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva
costituiti con le eccedenze dei rendiconti annaali; I fondi dell'associazione non potranno essere investiti
in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrusto con il
Regolamento interno e con le leggi dello Stato ltaliano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i
Jinanziamenti alltassociazione e sostenere o incrementarc il suo patrimonio. E'fatto divieto di distribuire
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante lu vita
dell'associazione.
ART.22
L'esercizio sociale va dai ln (primo) gennaio al 31 (trentano) dicembre di ogni anno. Entro il 31
(trentuno) Dicembre cli ogni anno il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio relativo al passato
esercizio da sottoporre all'approvazione degli associati e stabilisce l'ammontare delle quote di
associazione per l'anno successivo, con esclusione per il primo esercizio.
ART.23
Il cambio di denominazione e lo scioglimento vunno deliberati con la maggioranza dì almeno tre quarti
dei soci aventi diritto al voto e che devono essere presenti alltassembleu convocata con apposito ordine del
giorno ai sensi dell'art. 20 ed art. 21 C.C.
ART.24
L'Associazfune viene sciolta con deliberazione delltAssemblec con voto favorevole du parte di almeno 3/4
(tre quarti)§sl soci. Il Patrimonio eventuulmente esistente dopo la copertura delle passività, sarà devoluto
a Jinulitù di benelicenza conformi alle finalitù statuturie e indicate dull'Assembtea. Vige in ogni caso
I'obbligo di devolvere il putrimonio in csso di scioglimento per qualunque causs a favore di associazioni
con jinulità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ort.3, comma 190,
della legge 23 Dicembre 1996, n.662 e salvo diversu destinazione imposta dalla legge.
ART.25
Per quanto non stubilito nel presente statuto si osservano le dispasizioni del Codice Civile, dell'art. 148
del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/72.